L’intervento ex officio del giudice, nei limiti in cui è oggi configurato e dunque come presidio di completezza cognitiva e affidabilità della decisione idonea a definire il processo, oltre che come ultima verifica del rispetto della presunzione di non colpevolezza non contraddice la scelta accusatoria e non viola i canoni costituzionali del contraddittorio (come metodo ricostruttivo) e della terzietà e imparzialità dell’organo di giurisdizione (ex art. 111 Costituzione).