La tesi della Corte costituzionale secondo cui, nella nomina dei magistrati agli uffici direttivi, il modello del concerto-concertazione tra Consiglio superiore e Ministero costituisce attuazione degli articoli 105 e 110 della costituzione si rivela sempre più erronea. È vero, al contrario, che il concerto, comunque debba essere inteso, rappresentando ingerenza del Ministro nelle attribuzioni del Csm e determinando una possibile soggezione del magistrato all’esecutivo, si pone in contrasto con gli articoli 105 e 110.