Il tema del crimine e della devianza è affrontato prevalentemente, dal diri tto, sotto il profilo della normatività e, dalla criminologia, sotto il profilo della comportamentalità umana e del potere di definizione di tale comportamentalità. Il diritto si fonda su un concetto presupposto di dover essere, che scaturisce d irettamente dalla Grande Divisione di David Hume tra giudizi di fatto e giudizi di valore. Dunque il diritto emerge da una scelta metodologica, che presuppone il libero arbitrio e produce effetti psicologici eteronomi. La riflessione filosof ica e l’attuale realtà sociale hanno messo in discussione sia la libertà di scelta umana, sia l’utilità e la legittimità del modello giuridico eteronomo. L’individualismo soggettivistico ha minato la legittimità dell’eteronomia giur idica in favore dell’autonomia e la società contemporanea si presenta sempre più instabile nelle sue scelte normative. Il pluralismo e le diversità emergono nella società contemporanea, evidenziando l’insufficienza a regolamentarla dell’attuale modello di diritto. Appare necessario che l’attuale nichilismo giuridico prevalente costruisca un nuovo modello di diritto autonomo, non più eteronomo. In particolare, il diritto penale dovrebbe essere ridotto a mero controllo dei reati di sangue e l’attuale modello di diritto sostituito con un nuovo modello, fondato sul consenso spontaneo e sull’efficacia dell’organizzazione, non certo sulla doverosità.
Keywords: Nichilismo, Diritto inutile, Diritto senza obbligo