Il lavoro prende in esame le novità contenute nel reg. (UE) n. 1308/2013 sull’Ocm dei prodotti agricoli, destinato ad applicarsi nel periodo 2014-2020, relativamente agli strumenti di aggregazione tra produttori agricoli (Organizzazioni dei 43 Come giustamente evidenziato da Jannarelli (2012b, p. 190 ss.), il divieto di accordi che possano vincolare gli aderenti a praticare prezzi identici pare presupporre lo svolgimento di sole funzioni normative da parte delle OP, dal momento che l’eventuale diretta commercializzazione della produzione conferita dagli associati - parimenti prevista per taluni settori produttivi dalla disciplina UE - risulta incompatibile con tale divieto, sia che venga configurata come vendita eseguita dall’organizzazione in nome e per conto dei soci, sia che la stessa operi in nome proprio e per conto dei soci. 44 Può essere opportuno ricordare che l’art. 210 contempla gli accordi e le pratiche concertate poste in essere dalle OI riconosciute. 45 Al riguardo, v. il considerando 131, secondo cui le OP e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile nella concentrazione dell’offerta, migliorando la commercializzazione e l’adattamento dell’offerta alla domanda, ottimizzando i costi di produzione e stabilizzando i prezzi alla produzione. produttori) e operatori della filiera agroalimentare (Organizzazioni interprofessionali), e alla disciplina in tema di contrattazione scritta per la vendita dei prodotti agricoli ai primi acquirenti nonché sui poteri di negoziazione contrattuale attribuiti alle OP di alcuni settori. Con riguardo a queste ultime attribuzioni, esse vengono analizzate anche sulla scorta della disciplina antitrust contenuta nel medesimo regolamento.
Keywords: Politica agricola comune, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, contratti tra agricoltori, organizzazione comune di mercato in agricoltura.