Il tema della responsabilità colposa dello psichiatra va inquadrato tra i settori di particolare complessità del diritto penale della medicina, sia per il medico, sia per il giudice chiamato a valutarne l’operato. Rispetto al passato, è oggi differente il modello culturale di riferimento e la ricostruzione dei compiti dello psichiatra, se da un lato consente di rigettare le pretese di residui obblighi custodiali, dall’altro porta alla luce il collegamento tra cornice della posizione di garanzia e rischio consentito: è proprio l’esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari. Si profila per tale via il legame tra posizione di garanzia, obblighi impeditivi e regole cautelari: le regole di condotta a contenuto precauzionale rilevanti ai fini dell’imputazione colposa hanno sempre come presupposto e limite i doveri del medico, al quale non si può chiedere in misura di diligenza, prudenza e perizia più di quanto egli sia tenuto a fare in posizione di garante.
Keywords: Responsabilità penale, medicina difensiva, posizione di garanzia dello psichiatra, volontà del paziente, linee guida, rischio suicidario