Il concetto di intersezionalità ha guadagnato sempre più terreno nel campo del diritto internazionale in materia di diritti umani. Ma, mentre il diritto internazionale sui rifugiati ha seguito gli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani attraverso il riconoscimento delle persecuzioni basate sul genere, il concetto di intersezionalità non ha avuto un’analoga svolta. Tuttavia, la definizione di rifugiato nella Convenzione di Ginevra del 1951 lascia ampio spazio per un’analisi intersezionale. Stabilendo che la persecuzione possa essere temuta per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinione politica o "appartenenza a un particolare gruppo sociale", essa fornisce una categoria aperta definibile attraverso una molteplicità di fattori, come è necessario per rispecchiare le ragioni della persecuzione nei singoli casi. In effetti le corti hanno fatto uso di questa categoria in occasione di istanze intersezionali, anche se incontrando ostacoli. Un’analisi preliminare indica che un collegamento più esplicito con il concetto di intersezionalità potrebbe rappresentare un potenziale ulteriore per il diritto internazionale dei rifugiati.
Keywords: Refugee law ― Human rights ― Intersectionality ― Gender