Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello di Bologna ha affrontato la questione della responsabilità del tour operator e del danno da vacanza rovinata, stabilendo che il relativo risarcimento implica la necessità di superare un certo grado di offensività, dimostrato dalla gravità del lesione. La gravità del danno e il rigore del filtro del danno riducono l'equilibrio tra il principio di solidarietà nei confronti della vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno morale è dovuto solo se il livello di tolleranza è superato e il danno non è di poco conto