Le due decisioni sopra riportate riguardano la violazione del regolamento sulle pratiche commerciali in due situazioni analoghe: in entrambi i casi il costo del biglietto pubblicizzato dall'impresa di trasporto non comprendeva un costo aggiuntivo che veniva addebitato al momento dell'effettivo acquisto del biglietto. Più precisamente, la decisione australiana che sanziona tale violazione segue un'altra decisione dello stesso tribunale che ha accertato la responsabilità: presenti due parti davanti al tribunale, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) da un alto e la compagnia aerea Virgin dall’altro, la sanzione è applicata dal giudice con riferimento all'importo concordato tra le parti (sanzione congiunta), previa valutazione da parte del giudice dell'adeguatezza di tale importo. La decisione italiana è resa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, in un procedimento avviato dall'Autorità stessa nei confronti della compagnia marittima Moby, ne stabilisce la responsabilità, vieta la diffusione e la prosecuzione della pratica e condanna la società stessa al pagamento di un sanzione