La prima questione analizzata riguarda la scelta inadeguata della legge di riferimento operata dal giudice; una seconda importante questione riguarda invece la possibilità che una combinazione di servizi comprensivi di vitto e alloggio possa essere considerata un "pacchetto" secondo la definizione giuridicamente prevista: la relativa analisi, che viene effettuata attraverso lo studio degli "altri servizi turistici" - i.e. "non ancillarità" e "rappresentazione di una percentuale significativa" - è necessaria per giustificare l'applicabilità ratione materiae della legislazione sui "contratti del turismo organizzato" al caso di specie, cosa che non è assolutamente scontata, nonostante l'assenza di motivazioni da parte della sentenza su questo punto sembri suggerire il contrario. Quindi, il punto focale della decisione può essere messo in discussione: dopo aver tracciato una ricostruzione schematica del quadro delle categorie soggettive e dei rapporti contrattuali coinvolti nella "vendita di pacchetti", potremmo osservare, da un lato, la posizione assunta da Groupon corporation e, dall'altro, la natura dell'obbligazione non adempiuta. Poiché l'obbligo di eseguire i servizi inclusi nel pacchetto riguarda il "Contratto di viaggio organizzato", la cui parte non è Groupon corporation - che, invece, assume il ruolo di "rivenditore" (o "intermediario") - ma il titolare del resort, è discutibile se l'intermediario possa essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi dell'organizzatore: a questa domanda va risposto negativamente, perché, secondo l'interpretazione più persuasiva dell'art. 43 del "Codice del turismo", questi due soggetti non sono responsabili in solido, ma ciascuno di essi risponde solo per gli obblighi che ha personalmente assunto nei confronti del turista.