Le concessioni demaniali per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto non rientrano tra le concessioni a finalità turistico-ricreativa

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Giulia Milo
Anno di pubblicazione 2019 Fascicolo 2018/23 Lingua Italiano
Numero pagine 43 P. 288-330 Dimensione file 277 KB
DOI 10.3280/DT2018-023004
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Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato sembra aderire pienamente e definitivamente ad una ricostruzione dell'attuale ordinamento giuridico tesa ad escludere ogni forma di estensione delle concessioni di proprietà dello Stato e ad affermare la necessità di una vera e propria gara per la assegnazione delle stesse concessioni. Il Consiglio di Stato, infatti, afferma la sostanziale differenza tra le concessioni demaniali marittime destinate ad attività di nautica da diporto e le concessioni a scopo turistico e ricreativo. In tal modo, le concessioni destinate alla nautica da diporto e scadute prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono radicalmente escluse da ogni ipotesi di proroga automatica. In ogni caso, le proroghe delle concessioni demaniali marittime sono incompatibili con i principi di regolamentazione giuridica dell'Unione Europea e non devono essere applicate né dalla Pubblica Amministrazione né dai Tribunali;

Giulia Milo, Le concessioni demaniali per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto non rientrano tra le concessioni a finalità turistico-ricreativa in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 23/2018, pp 288-330, DOI: 10.3280/DT2018-023004