A seguito dell'art. 3 della legge n. 97 del 2013, l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Il principio è stato successivamente attenuato dal d.m. 7 aprile 2015, con cui il Ministro per i beni e le attività culturali ha individuato più di tremila siti, per i quali l'esercizio dell'attività era soggetto ad ulteriore autorizzazione speciale, le cui caratteristiche sono state definite dal successivo decreto 11 dicembre 2015. Essendo stato investito della questione di legittimità dei citati decreti, il Consiglio di Stato non li ha ritenuti legittimi. La decisione del Consiglio di giustizia della Regione Siciliana ha riconfermato la distinzione tra guida e accompagnatore turistico attraverso l'articolo 6 del cosiddetto "Codice del turismo", non unificando le due categorie