Partendo dalla constatazione che le indicazioni ricavabili dalla motivazione della sentenza n. 194 del 2018 non sono sufficientemente univoche per trarne indicazioni sicure sui criteri di quantificazione dell’indennità dovuta al lavoratore licenziato in mancanza di giusta causa e di giustificato motivo, nello scritto si propone di riconoscere che l’intervento della Corte costitu-zionale ha creato una vera e propria lacuna nell’art. 3, c. 1, d.lgs. n. 23 del 2015, che deve es-sere colmata, secondo il generale principio espresso dall’art. 12 disp. prel. c.c., con l’applicazione analogica di norme che regolano casi simili che l’Autore individua nell’art. 18, c. 5, l. n. 300 del 1970.
Keywords: Licenziamento; Indennità; Quantificazione.