Due diversi tribunali si sono pronunciati sulla responsabilità di un tour operator per i danni fisici e mentali subiti dai turisti nello stesso attentato terroristico avvenuto a Tunisi. La tappa a Tunisi è stata inclusa dal tour operator nel suo itinerario di crociera. La presunta responsabilità rientra in due diverse fattispecie: non aver rispettato le opportune precauzioni nella scelta della destinazione, riguardanti un luogo in cui il rischio di attacchi terroristici era largamente prevedibile; e non aver informato i clienti di questo rischio violando la diligenza richiesta al tour operator professionista, cil quale avrebbe dovuto fornire ai propri passeggeri tutte le informazioni necessarie per evitare di essere esposti al rischio di attacchi. Entrambe le sentenze analizzano la portata degli obblighi informativi in capo al tour operator e la qualificazione degli attacchi come eventi imprevedibili tali da esonerare quest’ultimo da responsabilità