Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l’armonizzazione dei modelli regolatori e per l’uniformazione delle regole di diritto comune

Titolo Rivista ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO
Autori/Curatori Guido Alpa
Anno di pubblicazione 2010 Fascicolo 2009/3
Lingua Italiano Numero pagine 27 P. 395-421 Dimensione file 999 KB
DOI 10.3280/ED2009-003001
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A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l’interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, è se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l’orientamento interpretativo che distingue le regole di validità dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando però una responsabilità (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un’ottica funzionale volta alla protezione dell’interesse pubblico e alla protezione dell’interesse del contraente più debole, scegliere il rimedio più confacente alla bisogna. Per rispondere all’interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti più deboli, esposti dunque all’abuso di dipendenza economica o comunque all’ esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell’analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell’ampia letteratura che si è venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o più di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo più intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario più compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.;

Guido Alpa, Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l’armonizzazione dei modelli regolatori e per l’uniformazione delle regole di diritto comune in "ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO " 3/2009, pp 395-421, DOI: 10.3280/ED2009-003001