Titolo Rivista GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Autori/Curatori Valerio Speziale
Anno di pubblicazione 2018 Fascicolo 2018/157
Lingua Italiano Numero pagine 41 P. 127-167 Dimensione file 398 KB
DOI 10.3280/GDL2018-157004
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Il saggio analizza il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) dopo il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, per giustificare il recesso, non ritiene più necessaria una crisi di impresa ma solo una modifica organizzativa tale da determinare la soppressione del posto di lavoro. L’analisi si sofferma in primo luogo sulla qualificazione del giustificato motivo oggettivo quale clausola generale (art. 30, l. 183/2010), sottolineando il valore che tale nozione può avere ai fini della definizione del contenuto del licenziamento economico. Dopo aver messo in evidenza alcune contraddizioni conseguenti al nuovo indirizzo interpretativo della Corte, l’autore conferma la tradizionale definizione del contenuto del giustificato motivo oggettivo quale extrema ratio. In base ad una lettura dell’art. 3 della l. 604/1966 in coerenza con i principi costituzionali ed europei in materia di tutela del lavoro e di protezione contro il licenziamento economico, il saggio ritiene che il recesso sia giustificato solo quando l’impresa abbia la necessità di procedere al licenziamento per serie ragioni di carattere economico ed organizzativo e sottolineando la insufficienza della semplice modifica organizzativa consistente nella soppressione del posto di lavoro.;
Keywords:Licenziamento per giustificato motivo oggettivo; Clausola generale, norma aperta o a contenuto indeterminato; Soppressione del posto di lavoro; Tutela del lavoro e del licenziamento nella Costituzione italiana e nelle fonti europee; Licenziamento per gmo quale extrema ratio; Necessità del licenziamento per serie ragioni economiche ed organizzative
Valerio Speziale, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento tra "clausole generali", principi costituzionali e giurisprudenza della Cassazione in "GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI " 157/2018, pp 127-167, DOI: 10.3280/GDL2018-157004