La responsabilità della società sportiva dilettantistica per l’illecito (doloso) commesso dal proprio atleta in gara

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Filippo Bisanti
Anno di pubblicazione 2018 Fascicolo 2017/20-21
Lingua Italiano Numero pagine 21 P. 329-349 Dimensione file 191 KB
DOI 10.3280/DT2017-020008
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più clicca qui

Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.

Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF

Anteprima articolo

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Bologna individua alcuni principi particolarmente interessanti per quanto riguarda la responsabilità civile nell'ambito delle competizioni sportive (settore questo caratterizzato da un’articolata normativa). Nel caso di specie, durante una partita dilettantistica di rugby, un giocatore colpisce volontariamente con un violento calcio uno degli avversari fuori dalla fase attiva del gioco. A seguito del procedimento l'obbligo di risarcimento non è gravato esclusivamente sul responsabile materiale del fatto (l'atleta), data l'assenza di un collegamento funzionale tra la condotta e il gioco praticato, ma anche sulla società sportiva dilettantistica dell'atleta. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Tribunale sottolinea come il potere di gestione e vigilanza della società sportiva dilettantistica sugli affiliati ed i benefici che la società sportiva trae dalle prestazioni degli atleti debbano portare alla possibilità di stabilire una responsabilità extracontrattuale in capo a quest’ultima di cui all'art. 2049 c.c. Infatti, dopo l'analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità dei maestri e degli appaltatori, il Giudice condanna in solido la società sportiva dilettantistica e gli atleti al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dall'atleta nei confronti dell'avversario, anche se l'atto illecito è stato commesso al di fuori di una fase di gioco attiva ed è stato commesso intenzionalmente, perché tale circostanza non è ritenuta sufficiente a interrompere il nesso diretto di causalità, non essendo una condotta totalmente estranea al rapporto tra le parti;

Filippo Bisanti, La responsabilità della società sportiva dilettantistica per l’illecito (doloso) commesso dal proprio atleta in gara in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 20-21/2017, pp 329-349, DOI: 10.3280/DT2017-020008