Aggiornamenti 2016 su pagamenti pecuniari e contratti turistici

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Giorgia Tassoni
Anno di pubblicazione 2017 Fascicolo 2016/16
Lingua Italiano Numero pagine 6 P. 13-18 Dimensione file 79 KB
DOI 10.3280/DT2016-016002
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più clicca qui

Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.

Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF

Anteprima articolo

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche

Le modifiche apportate nel 2016 alle norme riguardanti i trasferimenti elettronici di fondi e i limiti alla circolazione del danaro contante riverberano effetti immediati anche sulle modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie che trovano nei contratti turistici la propria fonte. Se la "deroga turistica" alla normativa antiriciclaggio stabilita dall’art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2012 (convertito con legge n. 44 del 2012) non è stata intaccata dallo spostamento ad euro tremila della soglia di circolazione del contante ammessa in assenza di "tracciabilità" nonché della soglia di negoziazione a pronti svolta dai cambia-valute (co. 898 dell’unico articolo della l. n. 208 del 2015), ha subito invece totale soppressione - dopo soli due anni di vigenza - la drastica esclusione dell’impiego di moneta avente corso legale per il pagamento dei canoni delle locazioni abitative (ivi comprese quelle transitorie con finalità turistica). Il co. 902 dell’unico articolo della l. n. 208 del 2015 (cosiddetta legge di stabilità per il 2016) abroga, infatti, il co. 1.1 dell’art. 12 del d.l. n. 201 del 2011 come convertito in l. n. 214 del 2011; tale co. 1.1 era entrato in vigore il 1 gennaio 2014 ed era stato aggiunto al suddetto art. 12 dall’art. 1, co. 50, della l. n. 147 del 2013. Per quanto attiene, poi, ai pagamenti elettronici non rifiutabili, il co. 900 dell’unico articolo della l. n. 208 del 2015 modifica l’art. 15, co. 4, del d. l. n. 179 del 2012 come convertito con l. n. 221 del 2012, poi modificato dal d.l. n. 150 del 2013 come convertito con l. n. 15 del 2014. La riforma accosta le "carte di credito" alle "carte di debito" e formula l’esimente della "oggettiva impossibilità tecnica"; rimane, invece, invariato l’ambito di applicazione soggettivo, che riguarda i creditori pecuniari esercenti attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi anche professionali (ivi compresi gli imprenditori e i professionisti del settore turistico). Inoltre, la legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015) affida al Governo il compito di emanare decreti legislativi sia per eliminare dall’ordinamento nazionale le discipline incompatibili con il Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta elettronica (art. 11) sia per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (art. 12).;

Giorgia Tassoni, Aggiornamenti 2016 su pagamenti pecuniari e contratti turistici in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 16/2016, pp 13-18, DOI: 10.3280/DT2016-016002