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Simona Argentieri

Oggetti smarriti. Intermittenze della mente e del cuore

PSICOANALISI

Fascicolo: 2 / 2024

Il titolo fa riferimento agli “oggetti smarriti” in un doppio senso: sia quello della perdita di cose concrete, sia quello relazionale, nel quale sono le persone ad essere perdute o mai trovate. Tutti fenomeni che vanno iscritti nel quadro generale della separazione, dei processi correlati di perdita e di lutto. In questa linea, la modalità con la quale si agisce o si teme la perdita di cose o di persone, ci può dare interessanti informazioni sul livello in atto dei processi intrapsichici di separazione tra sé e non sé, sulle organizzazioni difensive che operano nelle diverse circostanze nelle quali si perde o ci si perde; sulle dinamiche tra gli oggetti interni; e su esperienze mancate all’origine dei processi di rappresentazione e introiezione.

L’articolo esamina alcune delle questioni trattate nella sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024 della Corte costituzionale italiana relativa al giudizio di costituzionalità sulla l. n. 86 del 2024, in materia di attuazione dell’autonomia differenziata disciplinata dall’art. 116, comma 3, della Costituzione. Muovendo da una premessa di carattere generale, finalizzata ad inquadrare le principali direttrici definite dalla Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 116, comma 3, Cost., il contributo approfondisce le parti della sentenza relative al ruolo delle Camere nell’ambito del procedimento di differenziazione, ai profili riconducibili al principio di leale collaborazione e, infine, alla vexata quaestio dell’estensione della differenziazione alle Regioni a Statuto speciale.

Il contributo analizza la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale italiana, che ha dichiarato l’illegittimità, in diversi punti, della legge n. 86 del 2024, attuativa dell’art. 116, terzo comma, Cost. L’analisi si concentra sulle parti della pronuncia relative alle fonti normative della differenziazione e ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), volti a garantire i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. La Corte ribadisce il ruolo centrale del Parlamento, quale organo della rappresentanza politica nazionale, anche nel procedimento di differenziazione, evidenziando che la determinazione dei LEP non può essere sottratta al controllo parlamentare nell’ambito della delegazione legislativa. I LEP, infatti, costituiscono uno strumento essenziale attraverso cui il legislatore statale attua il principio di eguaglianza sostanziale in un sistema istituzionale differenziato. La sentenza sottolinea così l’importanza di un equilibrio tra autonomia regionale differenziata e unità nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

Carla Negri

Laicità, religioni, identità

CITTADINANZA EUROPEA (LA)

Fascicolo: 2 / 2024

Questo contributo cerca di evidenziare alcune delle sfide che laicità incon¬tra, per la presenza di diversi fattori disgreganti, quali il ritorno della reli¬gione nello spazio pubblico come fattore di riconoscimento identitario, che rischia di generare radicali conflitti culturali, impegnando le istituzioni democratiche nella ricerca di un modello di integrazione sociale e di gestio¬ne della diversità, e l’uso strumentale della religione da parte dei partiti popu¬listi e nazionalisti, che compromette la laicità dello Stato e limita il processo di integrazione europea, riflettendo sul modo con cui poterle affrontare.

Marco Foti

Certificato europeo di filiazione, divieto di maternità surrogata e tutela del minore

CITTADINANZA EUROPEA (LA)

Fascicolo: 2 / 2024

Il contributo analizza l’istituzione del certificato europeo di filiazione prevista nella proposta di Regolamento della Commissione europea sul riconoscimento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Si valuta, innanzitutto, se il certi¬ficato possa essere usato per aggirare il divieto di maternità surrogata vigente nel nostro ordinamento. Si illustrano, poi, anche alla luce delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza nazionale ed europea sul tema, i rimedi adoperabili al fine di assicurare il migliore interesse del bambino. Infine, si formulano delle proposte che, de iure condendo, potrebbero contribuire a superare alcuni problemi interpretativi.

Il certificato europeo di filiazione rappresenta una delle novità della proposta di regolamento COM(2022) 695 def. L’istituto prende a modello il certificato successorio europeo, operando i necessari adattamenti alla luce del diverso contesto e delle funzioni del nuovo strumento, per facilitare la circolazione degli status familiari nell’Unione europea. Nel complesso, l’iter di approvazione del regolamento si presenta denso di ostacoli: vi sono dubbi circa la possibilità che la proposta raggiunga la necessaria unanimità all’interno del Consiglio dell’Unione europea, come emerge anche dalle posizioni espresse dalla Commissione politiche europee del Senato italiano e dal Senato francese, che hanno sollevato diverse questioni critiche, pronunciandosi anche sul certificato europeo di filiazione, sebbene sotto profili diversi. Lo scopo del presente contributo è quello di delineare le caratteristiche del certificato europeo di filiazione e le possibili criticità dello strumento, nonché di esaminare le posizioni espresse dai summenzionati Parlamenti nazionali e di formulare alcune riflessioni sul possibile impatto dell’utilizzo del certificato nello spazio giudiziario europeo.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Unione europea e ratificata da tutti gli Stati membri, ha introdotto un nuovo paradigma culturale e normativo in materia di disabilità accogliendo le indicazioni emancipanti prospettate sia dal modello sociale della disabilità che dallo Human Rights Model of Disability. Sulla base di tale premessa, il saggio si propone di verificare in che misura l’Unione europea, considerata la sua posizione istituzionale nel processo di integrazione, sta svolgendo una funzione di cerniera tra la dimensione internazionale e i sistemi nazionali di tutela dei diritti delle persone con disabilità. A tal fine, saranno considerati i graduali progressi ma anche i limiti dell’attività del legislatore e della Corte di giustizia europei nell’adeguamento dell’ordinamento sovrana¬zionale agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU, nel traghettamento dei relativi portati innovativi negli ordinamenti nazionali e nell’armonizzazione delle tutele euro-nazionali dei diritti delle persone con disabilità coerentemente al nuovo paradigma inclusivo definito a livello internazionale

Ellen Nerenberg, Nicoletta Marini Maio

Gleaming girls, tween angels: Transmedia girlhood in Winx Club

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Fascicolo: 67 / 2024

This article examines and contextualizes the socio-economic model and values system from which the transmedial, transnational text that we call the ‘Winx Project’ is derived. The Winx Project centers on an animated television series for girls and tweens, Winx Club, produced in Italy and distributed in 150 countries, including spin-off television formats, films, live entertainments, an amusement park, merchandising, and fashion. This plural text is employed to measure the functionality of Winx Club within a global, transnationalized discourse of neo-liberal economics as well as a local context that reaches deep into the regional character of social Catholicism to purvey on a global scale its ethics and values system.

Alessandro Malatto, Luca Gandullia, Lucia Leporatti, Marcello Montefiori, Paolo Petralia

L’impatto dell’asma sui costi sanitari e di gestione: un approccio data-driven

MECOSAN

Fascicolo: 129 / 2024

Background. L’asma è una patologia cronica molto diffusa a livello globale che determina elevati costi economici e sociali.Objective. L’obiettivo dello studio è stimare i costi diretti riconducibili ai pazienti asmatici, focalizzandosi sulle eventuali differenze in termini di assorbimento delle risorse tra pazienti affetti da asma grave e non grave.Methods. A questo fine è stato adottato un approccio data-driven per condurre un’analisi economico-quantitativa sui dati amministrativi dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 dellaRegione Liguria. Quindi, dopo aver individuato un campione di pazienti asmatici e distinto quelli con forma grave, sono stati calcolati i costi per ospedalizzazioni, esami e test diagnostici, nonché quelli relativi alla spesa farmaceutica, tenendo conto della gravità della patologia.Results. Le analisi sono state condotte su un campione di oltre 7 mila pazienti, con un 11% di pazienti affetti da asma grave. In media, i costi diretti annui per paziente ammontano a € 1.800, e la spesa per farmaci ne rappresenta il 52%. Ogni anno, i pazienti con asma grave costano al SSN quasi € 1.000 in più rispetto ai pazienti affetti da asma lieve (€ 2.644 vs € 1.689, p < 0,001). Questa differenza è principalmente imputabile al consumo difarmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.Conclusion. La gravità della patologia asmatica è un fattore altamente predittivo dei costi diretti associati alla gestione della patologia. Il contributo maggiore di questo differenziale in termini di costi risiede nel più intensotrattamento farmacologico della patologia, necessario per mantenere sotto controllo i sintomi e scongiurare le esacerbazioni.

Antonio Giampiero Russo, Walter Bergamaschi, Francesco Longo

Surfing tra SSN e spesa privata: impatti sui tempi di attesa dei ricoveri oncologici

MECOSAN

Fascicolo: 129 / 2024

Questo studio indaga se il cosiddetto “surfing” tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la spesa privata possa ridurre i tempi di attesa per i ricoveri oncologici, minando il principio di equità nell’accesso alle cure.L’obiettivo è verificare se, nonostante il mix tra spesa pubblica e privata, il SSN riesca a garantire equità di accesso e presa in carico globale per percorsi di cura critici, come gli interventi chirurgici oncologici, dove i tempi di attesa possono avere un impatto significativo sugli esiti clinici.Lo studio si concentra su una coorte di 41.408 ricoveri oncologici programmati nel periodo 2022-2023, e analizza leprestazioni diagnostiche preoperatorie necessarie per l’inserimento in lista d’attesa chirurgica, erogate in regime SSN, o privato (distinto fra erogatori pubblici o privati accreditati che operano sia in regime pubblico sia di solvenza ed erogatori privati autorizzati che operano solo in regime privato). L’analisi evidenzia che il 68,4% delle prestazioni preoperatorie è stato erogato in regime SSN, il 12,1% in regime di libera professione intramuraria o ricorrendo all’area di solvenza degli erogatori pubblici o privati accreditati e a contratto per il SSR, e il 19,5% a pagamento diretto dai pazienti o tramite assicurazioni private verso erogatori solo autorizzati e che svolgono esclusivamente attività privata, con una maggiore incidenza del ricorso alla solvenza nelle strutture private accreditate rispetto a quelle pubbliche.I risultati mostrano che i pazienti che accedono privatamente a tutte le prestazioni preoperatorie hanno un vantaggio in termini di tempi di attesa rispetto a quelli che accedono solo al SSN, mentre i pazienti che fanno “surfing” non sembrano avere vantaggi significativi. Il sistema sembra quindi mantenere, nel complesso, un profilo di equità accettabile, con limitate distorsioni nei tempi di attesa complessivi.Il lavoro conclude che il ricorso alla solvenza ha un impatto limitato sui tempi di attesa per i pazienti oncologici, pur evidenziando la necessità di regolamentazioni più rigorose per garantire l’equità di accesso alle prestazioni preoperatorie critiche.