La violazione dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue tra sostanze pericolose, limiti tabellari e misure cautelari

Titolo Rivista AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI
Autori/Curatori Francesco Bruno
Anno di pubblicazione 2017 Fascicolo 2015/1
Lingua Italiano Numero pagine 20 P. 11-30 Dimensione file 196 KB
DOI 10.3280/AIM2015-001002
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L’attività d’impresa può avere effetti negativi nei confronti degli ecosistemi, in particolare dell’acqua. Il legislatore europeo ha consolidato i suoi sforzi soprattutto verso l’introduzione di regole per proteggere le risorse idriche dalle sostanze pericolose. In relazione allo scarico delle acque reflue, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (GU n. L 327 del 22/12/2000), definisce il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, sulla base di un approccio integrato alla pianificazione e gestione delle risorse idriche. In tale contesto l’Italia è chiamata ad adottare misure concrete per evitare il deterioramento dello stato di tutti gli elementi delle acque sotterranee, vietando in esse l’immissione delle sostanze inquinanti elencate negli allegati della direttiva. L’obiettivo generale del provvedimento europeo è quello di raggiungere il "buono stato" delle acque superficiali, utilizzando - come riferimento - la comunità scientifica internazionale e determinati parametri e indicatori chimico-fisici. Nell’ordinamento italiano, inoltre, esiste nel Codice dell’ambiente una specifica disciplina autorizzatoria sugli obblighi del gestore di uno scarico di acque con sostanze pericolose, fondata sul principio dello "sviluppo sostenibile", che sempre più frequentemente deve essere coordinata con gli strumenti preventivi cautelari disposti dal codice di procedura penale.;

Keywords:Acque reflue, scarico, gestione risorse idriche, misure cautelari.

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Francesco Bruno, La violazione dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue tra sostanze pericolose, limiti tabellari e misure cautelari in "AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI " 1/2015, pp 11-30, DOI: 10.3280/AIM2015-001002