Il diritto del passeggero al risarcimento del danno in caso di ritardo del volo operato da un vettore non comunitario

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Gloria Giorgi
Anno di pubblicazione 2020 Fascicolo 2019/27
Lingua Italiano Numero pagine 37 P. 442-478 Dimensione file 236 KB
DOI 10.3280/DT2019-027006
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Il reg. CE 261/2004 si applica ai voli operati da vettori extracomunitari fuori dallo spazio aereo dell'UE anche se il volo 1 o 2 atterra al di fuori dell'UE. Il punto di partenza necessario è che il reg. CE 261/2004 non prevede l'obbligo di sbarco nell'UE. Il reg. CE 261/2004 entra in vigore quando il vettore è presente nell'UE e impone una responsabilità potenziale al vettore solo a quel punto. La responsabilità potrebbe non verificarsi mai, ma se lo fa, si cristallizzerà al di fuori della giurisdizione. Ciò non aiuta Emirates a sostenere che il ritardo sul volo 2 sia stato causato da un ritardo sul volo 1 all'interno della giurisdizione dell'UE: questo non dimostra di per sé che il principio di territorialità sia stato violato. Sulla compatibilità tra il reg. CE 261/2004 e la Convenzione di Montreal, va sottolineato che la Convenzione di Montreal non è un trattato di preadesione cui si applica l'art. 351 TFUE, essa è stata ratificata dal Regno Unito nel 2004, dopo che quest’ultimo è diventato un membro dell'UE. Il Regno Unito ha aderito alla Convenzione di Montreal con la piena conoscenza dell'UE e quindi senza dubbio con l'intenzione di continuare ad adempiere a determinati obblighi ai sensi della stessa;

Gloria Giorgi, Il diritto del passeggero al risarcimento del danno in caso di ritardo del volo operato da un vettore non comunitario in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 27/2019, pp 442-478, DOI: 10.3280/DT2019-027006