Journal title ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO
Author/s Fabio Bravo
Publishing Year 2002 Issue 2002/1
Language Italian Pages 56 P. File size 197 KB
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Le reti telematiche si pongono come fondamentali per la realizzazione di un mercato unico nei diversi settori economici, soprattutto in quelli ove il mezzo tecnico consente di porre in essere non solo la fase della negoziazione e della conclusione del contratto, ma anche la fase esecutiva delle obbligazioni assunte. In tal senso, sfruttando le caratteristiche di immaterialità dei prodotti «finanziari» e dei sistemi elettronici di pagamento, si giunge alla irrilevanza delle distanze geografiche mediante l’uso di tecniche di comunicazione in grado di favorire il relazionarsi inter absentes. E’ grazie al mezzo tecnico che può realizzarsi un mercato unico in cui i soggetti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, riescono ad interagire tra loro provocando l’incontro tra domanda ed offerta di «servizi finanziari». Di ciò ne è consapevole la Comunità europea, che da tempo ha orientato la propria normazione verso la disciplina giuridica dei rapporti economici instaurati tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche in considerazione della eliminazione degli ostacoli fino a poco tempo fa’ creati dalle differenze monetarie. La rilevanza economica del settore ad esame ha fatto emergere l’opportunità di prevedere norme di incentivazione della domanda soprattutto nel settore business to consumer, attesa la enorme diffidenza dei «consumatori» sia nell’impiego del mezzo tecnico per l’allocazione dei risparmi e per l’effettuazione delle scelte di investimento, sia nei confronti di operazioni transfrontaliere, ancorché in area UE, per il timore di trovarsi di fronte all’applicazione di una legge diversa da quella nazionale, ovvero di veder radicati gli eventuali giudizi in altri Paesi, con conseguente notevole aggravio dei costi da sopportare. A ben vedere, dunque, le finalità di tutela del consumatore appaiono perseguite in funzione dello sviluppo del mondo imprenditoriale e societario che dall’incremento della domanda di servizi finanziari, atteso con l’entrata in vigore della emananda disciplina, auspica l’immissione di nuovi risparmi nel mercato dei capitali, con conseguente possibilità di reperire quantità maggiori di capitali di rischio. La normativa di protezione consumeristica, pertanto, assume un ruolo di particolare significatività, non solo per la salvaguardia della posizione giuridico-economica del contraente «debole», ma anche quale strumento attraverso cui realizzare lo sviluppo economico. La stessa rimane tuttavia un punto fermo, utilmente perseguito in favore del contraente, in grado di elevare lo standard qualitativo dei prodotti e dei servizi, incentivando al contempo un regime concorrenziale che è la naturale conseguenza della estensione dei mercati basata su tecniche di comunicazione a distanza (si pensi alla facilità di reperimento delle informazioni, alla comparabilità pressoché immediata delle offerte, alla possibilità di investimento anche al di fuori dei confini nazionali, alla possibilità di seguire e gestire on-line le operazioni, etc.). In un contesto ampiamente favorito dalla presenza di fitte infrastrutture e dalla eliminazione delle differenze monetarie, il commercio elettronico dei «servizi finanziari» sta vedendo una propria specifica regolamentazione in ambito europeo, con la previsione di norme segnatamente dettate in ragione del mezzo tecnico utilizzato. Dopo la proposta, successivamente modificata, di direttiva europea sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il laborioso processo di emanazione del testo definitivo è approdato alla redazione della Posizione comune, nella quale sin dall’intestazione si scorgono ulteriori modificazioni. La disciplina, ora intitolata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, incentra la sua attenzione su diversi cardini. Innanzitutto si registra una accezione estremamente lata di servizio finanziario, la quale si estende, tra gli altri, anche ai servizi di natura bancaria ed assicurativa. L’effetto è quello di creare una base normativa uniforme laddove la commercializzazione a distanza coinvolge i più rilevanti settori economici. La convergenza normativa tra i settori bancario, finanziario ed assicurativo riapre inoltre la discussione, peraltro mai sopita, in ordine alle funzioni ed alle attività di vigilanza, con riferimento all’opportunità o meno dell’istituzione di un «Supervisore unico». In secondo luogo acquista una importanza centrale l’introduzione di ampi obblighi informativi a carico del «fornitore» (ulteriori rispetto a quelli già vigenti in forza delle normative di settore), da assolvere mediante comunicazioni tempestive e dettagliate alla controparte contrattuale, sì da rendere consapevole in ordine alle scelte economiche e quanto più possibile meditato il consenso di chi acquista i prodotti in esame. Delicate questioni emergono, soprattutto in relazione ad Internet ed all’utilizzo dei siti web per la gestione dei rapporti negoziali, tenendo conto della necessità che le informazioni precontrattuali, le informazioni aggiuntive e le condizioni contrattuali non solo devono essere rese note al consumatore, ma anche rese disponibili per la loro eventuale consultazione nelle diverse fasi negoziali, ivi incluse quelle coinvolgenti l’esecuzione del contratto. Sotto tale profilo il discorso giuridico non può prescindere dal discorso tecnico, a pena di fissare principi e norme inapplicabili. Altro elemento di rilievo concerne l’ormai ampiamente collaudato istituto del diritto di recesso ad nutum, con la previsione di una disciplina differenziata per i prodotti assicurativi del ramo «vita» rispetto alle altre tipologie di «servizio finanziario». Problemi interpretativi in ordine al regime applicabile si pongono, tuttavia, per i prodotti del ramo «non vita», stante la non esplicita formulazione del testo della Posizione comune a tal riguardo. Una significativa attenzione è stata posta anche ai sistemi di pagamento, sulla cui disciplina ruota, forse, gran parte del sentimento di fiducia che il consumatore è disposto o meno a riporre nelle operazioni di commercializzazione a distanza. Vanno altresì ricordati i temi relativi alla prestazione di servizi ed alla effettuazione di comunicazioni nonostante l’assenza di specifiche richieste da parte del consumatore, già affrontati dal legislatore comunitario nel diverso settore delle vendite a distanza di cui alla direttiva 97/7/CE, estraneo all’ambito di applicazione della emananda direttiva sui servizi finanziari, nonché nel settore più vasto del commercio elettronico normato dalla direttiva 2000/31/CE. Meritevoli di attenzione sono anche i profili di ordine probatorio contenuti nel testo in commento, spesso decisivi nelle ipotesi di controversie, ma quanto mai opportuni nel settore ad esame, in cui il mezzo tecnico viene solitamente gestito o comunque controllato dal fornitore, con conseguente riduzione delle possibilità di acquisizione degli elementi di prova da parte del consumatore. Accanto al regime relativo all’onus probandi, la fiducia nel settore del commercio elettronico dei servizi finanziari transita anche per la previsione di efficaci sistemi di alternative dispute resolution (ADR), in grado di offrire soluzioni sensibilmente più rapide e meno costose dei tradizionali giudizi innanzi all’a.g.o., nell’ipotesi in cui i rapporti negoziali degenerino patologicamente. In relazione all’uso di Internet occorre pensare ad EEJ-NET (European Extra-Judicial Network) ed a FIN-NET, le quali interconnettono telematicamente i diversi organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie appartenenti ai singoli Paesi della Comunità europea. La disciplina della emananda direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, della quale sopra sono stati annoverati i punti fondamentali, costituisce anche, come già anticipato, l’occasione per porsi di fronte ad interrogativi che coinvolgono l’attività ed il ruolo di vigilanza nel settore in argomento, sui quali sicuramente il legislatore comunitario sarà chiamato ad intervenire per coniugare le esigenze di armonizzazione delle discipline nazionali con la necessità di innovazione normativa connessa all’uso delle nuove tecnologie.
Fabio Bravo, La Posizione comune del Consiglio dell'UE per l'adozione della direttiva comunitaria concernente la "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" in "ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO " 1/2002, pp , DOI: