Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio di applicazione del nuovo sistema disciplinare

Titolo Rivista QUESTIONE GIUSTIZIA
Autori/Curatori Elisabetta Cesqui
Anno di pubblicazione 2011 Fascicolo 2010/5
Lingua Italiano Numero pagine 19 P. 63-111 Dimensione file 274 KB
DOI 10.3280/QG2010-005007
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Dal 19 giugno del 2006 il sistema disciplinare introdotto dal d.lgs 109/ 2006, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. f della legge 25 luglio 2005 n. 150 è entrato in vigore. Privo originariamente di qualunque disposizione transitoria, esso è stato modificato in alcuni punti essenziali dalla legge 24 ottobre 2006 n. 269, che ha smussato le maggiori asperità del testo originario (con riferimento soprattutto ad alcuni degli illeciti tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio dell’applicazione della norma di maggior favore limitatamente ai procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore ed esclusivamente per i fatti verificatisi in un momento precedente a essa (Cass., sez. unite, 26 ottobre 2006 n. 27172). Le cadenze temporali imposte al procedimento disciplinare dall’art. 15 (un anno dalla conoscenza del fatto per l’inizio nell’azione, due anni per le indagini e due anni per il dibattimento) e i tempi rilevabili dalla esperienza concreta, consentono di dire che i quattro anni della consigliatura appena conclusa rappresentano un campione significativo e che la fase di transizione, fatti salvi i procedimenti (non molti) per i quali la sospensione per pregiudiziale penale ha congelato il procedimento e quelli (pochi) che dovessero eventualmente nascere per fatti antecedenti venuti a conoscenza dei titolari dell’azione disciplinare con molto ritardo (fermo restando il limite decennale di decadenza dell’azione introdotto dal comma 1 bis dell’art. 15), è ormai sostanzialmente conclusa.;

Elisabetta Cesqui, Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio di applicazione del nuovo sistema disciplinare in "QUESTIONE GIUSTIZIA " 5/2010, pp 63-111, DOI: 10.3280/QG2010-005007