Titolo Rivista DE IUSTITIA ET IURE
Autori/Curatori Riccardo Rao
Anno di pubblicazione 2026 Fascicolo 2026/1
Lingua Italiano Numero pagine 25 P. 44-68 Dimensione file 0 KB
DOI 10.3280/ius2026oa23155
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Il presente contributo ha ad oggetto le società benefit (una qualifica e non un tipo a sé stante), introdotte nel nostro ordinamento ispirandosi alle benefit corporations statunitensi. Nello specifico, si affronta qui il problema del recesso: ossia, se un socio contrario all’assunzione della qualifica benefit abbia diritto o meno di recedere dalla società. Sul punto, la normativa benefit italiana è silente. Partendo da un inquadramento delle società benefit, si sostiene che esse si caratterizzino per un’ibridazione, quantomeno parziale, dello scopo; in proposito, mantenendosi il più aderente possibile alla lettera della legge nonché alla sua ratio legis, si propone una “terza via” interpretativa, rispetto a quanto sostenuto sinora in dottrina. Quest’inquadramento costituisce la premessa necessaria per affrontare poi nel merito il problema del recesso. Dopo un breve allargamento della prospettiva in chiave comparatistica – guardando oltralpe e oltreoceano, dove si sono posti problemi interpretativi simili – si elabora una possibile soluzione. Utilizzando a tal fine un’ampia gamma di argomenti, inclusi dei riferimenti a norme settoriali e prestando particolare attenzione alla prassi, si argomenta che il diritto di recedere sussista solo in presenza di determinate condizioni. In particolare, esso sarebbe esercitabile solo laddove l’adozione della qualifica benefit sia accompagnata da un’ulteriore clausola statutaria che preveda la prevalenza del beneficio comune sul lucro. Soltanto in questo caso si avrebbe infatti un effettivo e significativo cambiamento della “vita sociale”, tale da giustificare il recesso.
Parole chiave:società benefit;scopo lucrativo;benefici comuni;stakeholders;modifica statutaria;clausola di prevalenza;diritto di recesso
Riccardo Rao, Società benefit: ibridazione dello scopo e diritto di recesso in "DE IUSTITIA ET IURE" 1/2026, pp 44-68, DOI: 10.3280/ius2026oa23155