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Con sentenza del 6 dicembre 2022, nel caso Scalzo c. Italia1, la Prima Sezione del¬le Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per violazione dell’art. 8 Conv. eur. dir. umani per essere la ricorrente rimasta in una condizione di incertezza circa il suo status filiationis per più di dodici anni a causa della sus¬sistenza nel nostro ordinamento giuridico di un nesso di pregiudizialità tra l’azione di disconoscimento di paternità e quella di accertamento giudiziale della paternità naturale. Per i giudici di Strasburgo l’impossibilità per parte attrice di coltivare l’azione ex art. 269 cod. civ., in quanto non ancora passata in giudicato la sentenza demolitoria del precedente status, rappresenta una violazione da parte dello Stato italiano dell’ob¬bligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata sancito dalla norma convenzionale. Il presente contributo ripercorre l’iter argomentativo della Corte europea nel detta¬gliare le ragioni per cui la normativa interna dello Stato convenuto, seppur in linea di principio compatibile con i princìpi convenzionali, rappresenti un vulnus al diritto all’identità personale di chi voglia vedere accertata la propria verità biologica ma, per farlo, subisca un’inaccettabile dilatazione dei tempi processuali. La sentenza in commento è anche l’occasione per approfondire la più recente posizione della giu-risprudenza di legittimità e costituzionale italiana in punto rapporti tra l’azione di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale della paternità naturale.

L’art. 337 septies, comma 2, cod. civ. dispone la parificazione integrale dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 4 febbraio 1992, n. 104 ai figli minorenni nei giudizi in cui si debbano definire gli obblighi gravanti sui genitori all’esito della disgregazione dell’unità familiare. La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è interrogata sulla portata dell’estensione totale prevista dalla norma e ha cercato di definire i rapporti intercorrenti tra i provvedimenti assumibili nell’interesse di figli maggiorenni disabili gravi nei giudizi sulla crisi familiare e le misure che l’ordinamento conosce a tutela degli adulti fragili. Il presente contributo approfondisce il contenuto di alcune pronunce sul tema e dà atto di come ci sia una omogeneità interpretativa che pare totale, ma che lascia aperti alcuni interrogativi.

Con sentenza del 2 febbraio 2021, nel caso X e altri c. Bulgaria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell’art. 3 Conv. eur. dir. umani (norma che vieta la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti) a fronte delle denunce dei tre ricorrenti che lamentavano di aver subito, durante la loro infanzia in orfanotrofio, abusi sessuali e altri maltrattamenti. Il presente contributo ripercorre l’iter argomentativo seguito dalla Corte di Strasburgo nel sancire il principio per cui, nei casi di violenza perpetrata su minori istituzionalizzati, gli Stati Parti hanno l’onere di svolgere indagini efficaci (qualificabili come tali alla luce della giurisprudenza convenzionale integrata dalle norme della Convenzione di Lanzarote), e le ragioni per cui l’operato delle autorità bulgare non sia stato rispettoso degli obblighi convenzionali. La sentenza in commento è quindi l’occasione per riflettere sui caratteri del sistema di tutela convenzionale dei minori che si trovino in situazioni di vulnerabilità e sulla ratio che muove la Corte nel delineare gli obblighi di tutela, prevenzione e repressione degli stati aderenti al Consiglio d’Europa.

I flussi migratori impongono al nostro Paese di riflettere sulla compatibilità di alcune pratiche tradizionali che si palesano inconciliabili con i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione italiana e con i principi sanciti a livello internazionale. Tra queste una posizione di primo piano assumono le mutilazioni genitali femminili (Mgf). Il presente contributo, dopo un inquadramento delle ragioni che stanno alla base delle Mgf, si sofferma sulla risposta dell’ordinamento italiano sul piano penale (art. 583 bis cod. pen.) e sulla decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale quale sanzione accessoria, per poi interrogarsi, quanto agli strumenti civilistici, sulla delicata questione della valutazione della capacità genitoriale di coloro che abbiano fatto sottoporre una figlia minore a Mgf. Infine, riflette sulla centralità dei programmi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione quali principali direttrici da seguire per l’eradicazione del fenomeno escissorio.

Lorena Forni

Il modello italiano per la salute, tra crisi economica, scarsità delle risorse e crisi dei diritti. Un’analisi teorico-giuridica

RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE

Fascicolo: 4 / 2015

In questo saggio si porterà attenzione al fondamentale diritto alla salute, sancito all’articolo 32 della Costituzione, in relazione alla scarsità delle risorse in cui versa, in questo momento di profonda crisi economico-sociale, l’articolazione dei servizi offerti nell’am¬bito del sistema sanitario. Saranno messi in evidenza alcuni profili, di rilevanza bioetica e teorico-giuridica, che consentono di evidenziare alcune forti criticità già oggi presenti nel nostro ordinamento e di individuare, altresì, alcuni problemi che si profilano all’orizzonte, che paiono fortemente limitare destinazioni giuste ed eque di risorse e che sembrano condizionare l’esercizio di uno fra i più rilevanti diritti fondamentali del sistema giuridico italiano.

A partire dal documento del 23.4.2010, che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha formulato a favore della donazione samaritana, questo contributo intende soffermarsi sull’esistenza di valide ragioni giustificanti non solo la donazione samaritana, ma anche specifiche ipotesi di donazione non gratuita. L’analisi cerca di mettere in evidenza gli argomenti di principio e di fatto tali pratiche che potrebbero essere accolti dal sistema giuridico italiano. In particolare, si porta attenzione alla disponibilità del corpo in tema di trapianti alla luce delle tutele e dei vincoli posti dalla cornice costituzionale e dalla normativa europea, alla ricerca di un contemperamento di diversi interessi o bisogni, tra libertà della ricerca scientifica e diritti inviolabili degli individui.

Lorena Charrier, Franco Cavallo

Quantitative data on alcohol consumption and alcohol abuse among young people: a critical review

SALUTE E SOCIETÀ

Fascicolo: Suppl. En. 3 / 2010

Differences of aims, context, setting and methodology among existing Italian surveys on alcohol use and abuse is only one of the reasons making data comparison difficult and nearly impossible. Data often offer different and sometimes opposite images of the existing situation even on some main issues of alcohol use and abuse, such as lifetime use and excess or binge drinking among young people. A greater effort in overcoming these differences and getting to a greater harmonization of the existing surveillance systems should be undergone, in order to have a clearer picture of alcohol consumption among young people in our country.

Lorena Cavalieri, Cinzia Cimmino, Ruggiero Daniele Russo

Costruire progetti terapeutici con le famiglie immigrate: la complessa ricomposizione di un puzzle

TERAPIA FAMILIARE

Fascicolo: 116 / 2018

Nel presente lavoro viene illustrato un modello di costruzione del progetto terapeutico con le famiglie immigrate, che è parte di un modello più ampio di psicoterapia che considera tra i suoi punti di riferimento: l’importanza della cultura e del lavoro di rete. Sono centrali, in questo lavoro: il passaggio da una diagnosi di invio a una diagnosi relazionale, ossia che abbia un significato dentro le dinamiche familiari, trigenerazionali e culturali di quella famiglia; e la condivisione di un progetto terapeutico. È ritenuta un punto focale, la condivisione, non solo con la famiglia, ma anche con gli attori sociali, qualora coinvolti nella gestione o semplicemente invio in terapia di famiglie immigrate. Viene inoltre descritto un caso complesso, nel quale sono chiamati in causa, a vario titolo, diversi servizi e che è stato inviato in terapia in modo coatto dal tribunale.

Lorena Bergozza

Se non ora, quando? Brevi riflessioni sulla quotidianità di un Ser. T.

S & P SALUTE E PREVENZIONE

Fascicolo: 36 / 2003

L’articolo pone una serie di riflessioni sulla quotidianità di un operatore del Ser.T., vissute non solo sul piano dell’operatività, ma anche delle emozioni che si provano nel coinvolgimento degli utenti e delle famiglie. L’Autrice riporta un elenco di qualità proposte da Nizzoli per svolgere con efficacia e positiva incidenza il proprio lavoro. Elabora anche degli indicatori che fanno leva su un’equipe forte che esalta le proprie competenze.

Lorena Bergozza

La funzione paterna

S & P SALUTE E PREVENZIONE

Fascicolo: 33 / 2002

L’articolo è una riflessione scaturita nell’attività del Ser.T. di Tihiene (VI) sulla presenza del padre, quasi assente, nel Servizio. Sono le madri, infatti, che accompagnano i figli tossicodipendenti al servizio, connotandolo come materno. La riflessione sulla funziona paterna ha le sue matrici nella lettera al padre di F. Kafka, un riferimento di impotenza, configurato come fuga interiore, difensiva nella complicità in ambito di tossicodipendenza tra il figlio-problema e la madre; per cui il padre diventa cogestore della crisi e della vita familiare nel suo insieme.

Lorena Bergozza

Alcool, fumo, droghe.. No problem!. La percezione del rischio nell'adolescenza

S & P SALUTE E PREVENZIONE

Fascicolo: 30 / 2001

Particolare attenzione bisogna rivolgere agli adolescenti che fanno uso di sostanze, vivendo nel disagio, ed a genitori disorientati e preoccupati per i figli. I giovani utilizzano sempre più sostanze psicoattive (in rapida trasformazione), come pure sono in rapida ascesa i consumi di fumo, tabacco, alcool, hashish etc.., grazie alla loro facile reperibilità. L’uso dell’ecstasy è simbolo di benessere e sballo, per ritornare, poi alla normalità. Lo stesso si può dire dell’alcool, dell’uso di cannabinoidi, per migliorare l’attività scolastica e lavorativa. L’uso di tali droghe, se da una parte è determinato da una ricerca esasperata di novità e sensazioni forti, dall’altra comporta un aumento del rischio per la vita, un diminuito contatto con la realtà, il vuoto culturale e sociale, una forte solitudine.

Lorena Bergozza

Gruppo genitori: riappropriarsi di un ruolo e prendersi cura di..

S & P SALUTE E PREVENZIONE

Fascicolo: 28 / 2001

La famiglia, nel lavoro con il tossicodipendente, è una risorsa fondamentale per la presa in carico dell’utente, e per un suo possibile cambiamento. Il gruppo con i genitori diventa a sua volta una risorsa molto importante, perché tutti devono cambiare. Il gruppo non diventa solo lo spazio per accogliere le paure e le ansie dei genitori, ma diventa anche il luogo dove la parte affettiva ed emotiva possa emergere non in modo confusivo, ma con una valenza terapeutica. Il gruppo può dare un forte impulso alla crescita ed alla maturazione personale dei suoi componenti, attraverso la comunicazione e la relazione. La capacità di comunicare in modo adeguato sembra essere la condizione indispensabile per avere una relazione soddisfacente con i propri figli. La comunicazione non è quindi solo parlare o un mero strumento di trasmissione delle informazioni, ma una relazione che consente l’emergere di sentimenti e di vissuti emotivi, in un clima d’affetto, stima ed accettazione dell’altro. Questo è il passaggio che si è cercato di fare con il gruppo-genitori all’interno di un servizio per tossicodipendenti.

Lorena Armijo, Helena Román-Alonso, Catalina Flores, Emanuel Arredondo González

The Complex Relationship Between Self-Employment and Work-Family Conflict: A Systematic Review on changing work status

SOCIOLOGIA DEL LAVORO

Fascicolo: 170 / 2024

Self-employment, once seen as enhancing work-life balance, is now associated with a negative impact on work-family conflict when children are involved. Recent studies reveal a correlation between self-employment and increased work-to-family conflict. This review aims to examine the work-family conflict factors influencing changes in self-employment status through a systematic analysis of literature from 2015-2023. The results indicate a lack of consensus regarding how self-employment affects work-family conflict due to occupational status and gender. Some argue that self-employment reduces conflict, while others claim it amplifies it, often contingent on the country’s support systems for childcare and parental leave. This study contributes to the ongoing debate on self-employment’s role in assisting parents, especially women, in achieving better work-family balance.

Lorena Ambrosini

Finalità turistica e allocazione del rischio di impossibilità della prestazione

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 12 / 2014

Nei contratti del turismo organizzato la causa concreta viene integrata dalla finalità turistica, con la conseguenza che se quest’ultima non può realizzarsi si verifica l’impossibilità della prestazione idonea a condurre all’estinzione dell’obbligazione. Quando la mancata realizzazione dell’interesse vacanziero non è imputabile ad alcuna delle parti si pone un problema di distribuzione del rischio derivante dall’impossibilità, la cui attribuzione appare particolarmente controversa se gli eventi sono riferibili alla sfera "soggettiva" del creditore (ad esempio, malattia o morte del turista). L’attuale orientamento della giurisprudenza sembra indirizzato a ritenere che il rischio ricada sempre sull’organizzatore, per cui il turista non sarebbe tenuto ad alcuna corresponsione; la soluzione, tuttavia, non è pacifica, poiché altre opinioni sottolineano come non possa addossarsi al medesimo organizzatore il peso di qualunque evento sopravvenuto. Nella ricerca di un criterio intermedio si suggerisce l’applicazione analogica di norme in tema di appalto o di impedimento del viaggiatore nel trasporto marittimo, ma la loro aderenza appare dubbia, così come non soddisfano le soluzioni giurisprudenziali volte a riconoscere il ristoro delle "spese" sostenute dall’organizzatore senza tuttavia individuarne il fondamento giuridico; ulteriori appigli vengono ricercati nelle disposizioni che regolano la risoluzione del contratto in caso di impossibilità parziale della prestazione, ma l’ipotesi sembra difficilmente sostenibile laddove l’interesse del creditore-turista non può realizzarsi neppure parzialmente. La soluzione può essere individuata nella rilettura delle norme che regolano gli obblighi restitutori in caso di impossibilità della prestazione: ritenendo che l’azione di ripetizione d’indebito sia un rimedio giuridico completo, esperibile anche in caso di obbligazioni di fare, sarebbe riconoscibile all’organizzatore un indennizzo commisurato alle prestazioni svolte fino al momento dell’evento che causa l’impossibilità. In tale ottica si prospetta possibile anche regolamentare pattiziamente la distribuzione del rischio mediante clausole che avrebbero la funzione di allocare e liquidare convenzionalmente le conseguenze dell’impossibilità; tali accordi, integrando un’attività tesa al riequilibrio, si ritengono leciti se non contengono alcuna forme di locupletazione che, qualora sussistente, autorizzerebbe l’intervento giudiziale di riduzione.